Statuto

Sezione prima. Norme generali

Art. 1 (Disposizioni costitutive)

I. È costituita l’Associazione Alumni del Collegio Superiore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in forma abbreviata ‘Associazione’.

II. Hanno titolo a far parte dell’Associazione gli ex Allievi del Collegio Superiore.

Art. 2 (Sede)

I. L’Associazione ha sede presso la Residenza del Collegio.

Art. 3 (Finalità associative)

I. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

II. L’Associazione non ha fine di lucro ed ha per scopo di:

a)mantenere vivi i vincoli culturali e le tradizioni di collegialità tra gli Alumni;

b)favorire i contatti tra gli Alumni e il Collegio;

c)promuovere iniziative in favore del Collegio Superiore;

d)promuovere iniziative culturali volte ad incoraggiare i rapporti tra le varie discipline;

e)cooperare con altre istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni.

Art. 4 (Patrimonio)

I. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a)dalle quote annuali di iscrizione;

b)dai beni mobili ed immobili che eventualmente diverranno proprietà dell’Associazione;

c)dai risultati della gestione di bilancio e da eventuali eccedenze;

d)da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. A tal fine, l’Associazione accetta singole offerte per la realizzazione dei suoi fini istituzionali o per scopi particolari ad essi in ogni caso attinenti.

Art. 5 (Soci)

I. Diventano soci dell’Associazione coloro che, avendone titolo, ne facciano richiesta.

II. I soci pagheranno una quota minima annuale.

Art. 6 (Perdita della qualifica di socio)

I. La qualifica di socio può venir meno:

a)per decesso;

b)per dimissioni. Le dimissioni sono comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo, che ne riferisce all’Assemblea.

Art. 7 (Modifiche statutarie)

I. Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo dei soci.

II. Il testo delle modifiche deve essere allegato alla convocazione dell’Assemblea ordinaria, ove per la loro approvazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 8 (Scioglimento dell’Associazione)

I. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con le modalità previste per le modifiche statutarie.

II. In caso di scioglimento, l’Assemblea che lo ha decretato delibera anche sulla destinazione del patrimonio dell’Associazione.

Sezione seconda. Il Consiglio Direttivo

Art. 9 (Composizione)

I. L’Associazione è coordinata da un Consiglio direttivo, composto da quattro consiglieri, di cui uno presidente, rinnovabile ogni due anni. Partecipano al consiglio direttivo, in qualità di invitati e senza diritto di voto, il Direttore del Collegio Superiore e i Rappresentanti degli Allievi in corso.

II. I quattro consiglieri sono eletti da tutti i soci con indicazione espressa del nominativo.

III. Risulta di diritto presidente del Consiglio direttivo il consigliere eletto con il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti fra i consiglieri eletti, risulta Presidente il più anziano. In caso di assenza, impedimento, morte o dimissioni del Presidente, assume di diritto la carica di Presidente il consigliere più anziano.

IV. Nel caso di impedimento, l’assunzione della carica da parte del consigliere più anziano è temporanea e decade al cessare dell’impedimento del Presidente. L’impedimento del Presidente è comunicato al Consiglio dal Presidente stesso, così come la sua cessazione.

Art. 10 (Elezione)

I. Gli eletti restano in carica fino all’effettuazione dell’elezione del Consiglio Direttivo successivo.

II. In caso del venir meno di un Consigliere, subentra, fino allo scadere del biennio, colui che gli succede immediatamente nella graduatoria.

III. I consiglieri sono eleggibili non più di due volte consecutive.

IV. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a  maggioranza.

Art. 11 (Competenze)

I. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione.

II. Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Presidente, che lo convoca in accordo con almeno due consiglieri.

III. I consiglieri hanno le seguenti funzioni:

a) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;

b) preparare il piano di attività dell’ Associazione e sottoporlo all’approvazione dell’ Assemblea.

c) deliberare modifiche al bilancio preventivo in corso di esercizio fino ad un massimo annuo pari al 10% del bilancio.

Sezione terza. Il Collegio dei Revisori

Art. 13 (Collegio dei Revisori)

I. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti tra i soci, mediante votazione contestuale a quella per il Consiglio Direttivo, seguendo le stesse procedure relative all’elezione dei Consiglieri.

II. Risulta di diritto Presidente il revisore che ottiene il maggior numero di voti.

III. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell’Associazione e dura in carica un biennio, come il Consiglio Direttivo.

IV. Le riunioni del Collegio sono valide quando sono presenti almeno due membri.

Sezione quarta. L’Assemblea

Art. 14 (Assemblea)

I. L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo di governo dell’associazione.

II. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.

III. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno che lo richiedano, e approva il piano di attività dell’Associazione.

IV. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci. Della convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere dato avviso ai soci con almeno 30 giorni di anticipo. Della convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere dato avviso ai soci con almeno 15 giorni di anticipo.

V. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, mediante delega scritta. Il numero di deleghe che un socio può ricevere è limitato a cinque.

VI. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal consigliere più anziano.

VII. Le Assemblee sono regolarmente costituite, in prima convocazione, quando siano presenti (o rappresentati per delega) almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci. Esse deliberano a maggioranza dei presenti.